Cambiare compagnia assicurativa oggi è diventato molto più semplice rispetto al passato.
Se tra i privati cittadini il fenomeno delle polizze rc generalmente viene in questione in relazione all’assicurazione obbligatoria per l’automobile, nel mondo delle libere professioni e degli affari il ricorso a polizze per la responsabilità civile è frequente e molto variegato.
Variegato in primo luogo per la scelta della giusta compagnia assicurativa. Infatti, in considerazione della concorrenza tra imprese assicuratrici, può capitare che l’utente, in corrispondenza della scadenza del vecchio contratto assicurativo, riceva offerte vantaggiose da un’altra compagnia.
Il punto in tema di rinnovo e recesso dal contratto assicurativo ha occupato molto il dibattito degli ultimi anni, rimanendo sempre un tema molto caldo.
In proposito, infatti, è da dire che non è delicata solo la fase della stipula di un nuovo contratto assicurativo, ma anche quella della disdetta può essere spinosa se non si conoscono le regole del gioco. Vediamo quindi nel dettaglio come si cambia compagnia assicurativa.
Per quali assicurazioni non serve la disdetta?
Mentre questo meccanismo è pienamente valido ed operativo con riferimento alla polizza rc auto, non lo è per le polizze accessorie, quali ad esempio le polizze furto, incendio e atti vandalici.
Come detto, infatti, alle garanzie accessorie continua ad applicarsi la regola del tacito rinnovo, per cui se il cliente intende cambiare compagnia anche in relazione a quelle, deve necessariamente provvedere con la disdetta formale.
Anche per le polizze casa, vita o salute resta attivo l’obbligo dell’assicurato di comunicare la decisione di interrompere il rapporto con la compagnia tramite lettera raccomandata a/r inviata sessanta o trenta giorni prima della scadenza, o quando stabilito dal contratto.
La regola del tacito rinnovo, in sostanza, vale per tutte le polizze assicurative del ramo danni e con la riforma di questa estate attuata con il ddl concorrenza, per tutti i rami danni diversi dall’rc auto, si ritorna alla situazione originaria: il ripristino del principio del tacito rinnovo previsto dal Codice civile che, appunto, prevede il rinnovo automatico delle polizze in mancanza di disdetta da parte dei contraenti.
In ogni caso è bene sapere che vi sono casi in cui non è necessario attendere la scadenza del contratto, potendolo disdire prima. In caso di furto, vendita o rottamazione dell’auto, infatti, si può sempre comunicare prima la disdetta dell’assicurazione, e chiedere alla compagnia assicurativa che il premio non goduto venga rimborsato.
Disdetta del contratto: la tempistica
Nei casi in cui è non è operativo il tacito rinnovo, per cambiare assicurazione basterà attendere la naturale scadenza del contratto.
Infatti, 30 giorni prima della scadenza effettiva, l’agenzia assicurativa invierà all’assicurato un promemoria in cui ricorderà la possibilità di rinnovare il contratto di assicurazione e fornirà in allegato l’attestato di rischio, necessario per la stipula di una polizza presso un’altra compagnia.
Tuttavia, nel caso in cui non si intenda attendere la naturale scadenza del contratto e si voglia disdire l’assicurazione ancora in corso, le tempistiche possono variare: in generale, le compagnie di assicurazione richiedono dai 30 ai 60 giorni di tempo per rendere operativa la disdetta. Pertanto il consiglio è quello di muoversi con un po di anticipo.
Quanto costa la disdetta dell’assicurazione?
Se la disdetta è del tutto gratuita in caso di scadenza naturale del contratto, diverso è il caso in cui si intenda recedere dal contratto prima della sua scadenza ma dopo i termini previsti dal contratto per esercitare il diritto di recesso (che generalmente sono di 60 o 90 giorni dalla conclusione del contratto).
In questi casi l’automobilista potrebbe perdere il premio versato oppure esser chiamato a pagare una penale. Tuttavia i costi e le condizioni della disdetta anticipata variano in base alla compagnia e per questo è bene leggere con attenzione il contratto stipulato.
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