Per usufruire di una classe più bassa e pagare meno non è più necessario essere sposati.
Anche in ambito assicurativo, le coppie di fatto o unite civilmente hanno sempre più diritti simili ai coniugi. L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha sancito infatti la possibilità di trasferire la classe di merito di conversione universale (C.U.) della polizza Rc auto anche da uno all’altro dei componenti di una coppia di fatto, esattamente come accade per le coppie sposate o tra genitori e figli.
Per “classe di merito di conversione universale” si definisce quel parametro – oggettivamente individuato a prescindere dalle regole interne (c.d. “classi interne”) proprie di ogni Compagnia – che indica la posizione dell’assicurato all’interno della scala di valori bonus-malus su cui si basano le Compagnie per valutare la storia assicurativa del singolo assicurato.
La classe di merito è collocata in una scala che va da 1 (valore migliore) a 18 (valore peggiore), e il livello che viene assegnato al guidatore all’atto della prima assicurazione è di norma il 14. Tuttavia il decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge 2 Aprile 2007 n. 40) prevede che la persona fisica (non l’azienda) che acquisisce un ulteriore veicolo della stessa tipologia (ad esempio un ulteriore motociclo) possa utilizzare una classe di merito inferiore alla 14, corrispondente o alla classe di merito relativa ad un veicolo già in suo possesso o a quella maturata da un componente del nucleo familiare stabilmente convivente.
Con il provvedimento numero 72 del 16 aprile 2018, l’Ivass estende questa possibilità anche alle coppie unite civilmente o conviventi di fatto, purchè residenti presso lo stesso domicilio.
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