Come comportarsi e cosa risarcisce la propria assicurazione in caso d’incidente
Ci è capitato spesso di essere al volante e dover rispondere ad una chiamata importante o improvvisa, oppure di essere troppo stanchi, dopo una giornata intensa di lavoro, per stare attenti alla guida.
Magari ci è capitato di vedere casi del genere, perché distrarsi al volante è sin troppo facile.
La preoccupazione maggiore avviene quando queste distrazioni, volontarie o involontarie, possono causare dei danni a noi e ad altri in un sinistro stradale.
Per questo tutti i veicoli targati e circolanti per obbligo di legge devono essere assicurati.
Infatti l’assicurazione in caso di incidente stradale si sostituisce alla responsabilità del proprietario e conducente del veicolo e si occupa di risarcire i danni causati.
In questo caso l’assicurazione si accerta di risarcire:
– Tutti i soggetti che subiscono un danno dalla circolazione del veicolo assicurato ivi compresi pedoni;
– I terzi trasportati; non è considerato terzo il conducente e limitatamente ai danni a cose (o materiali) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i discendenti e ascendenti legittimi, naturali o adottivi, i parenti del proprietario o conducente entro il terzo grado che convivano o siano a loro carico i soci nelle società a responsabilità limitata e società di persone che si trovano che si trovano nei rapporti sopra indicati ove l’assicurato sia una società.
Cosa si può ottenere come risarcimento in caso di incidente?
Nel caso di incidente avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari devono innanzitutto denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima.
E’ opportuno, sempre, prestare attenzione al fatto che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Quando dall’incidente siano derivati danni materiali (ai veicoli coinvolti) o personali (ai loro conducenti) lievi, ossia con lesioni di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%) i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Nei casi in cui il sinistro abbia causato danni alla persona non lievi, ossia con lesioni che comportano un danno biologico superiore al 9%, il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione del veicolo che ha causato il danno.
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