Reclami

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto,la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) scrivendo a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)

inviando un fax al numero: 02 51815353

inviando un e-mail all’indirizzo: reclami@unipolsai.it

compilando il modulo online sul sito: www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l’Agenzia con le seguenti modalità, scrivendo a:

DE SANTIS ERNESTO V.LE J.F. KENNEDY 32 BARI BA 70124

inviando una e-mail all’indirizzo: 59245@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante,nonchè la descrizione della lamentela.

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l’esponente potrà rivolgersi all’IVASS,

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

 I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Compagnia, contengono:

  1. a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E’ possibile presentare reclamo alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma – telefono 06.84771 – oppure Via Broletto, 7 – 20123 Milano – telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,corrdando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente,individuale accedendo al sito internet:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET

Si ricorda che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162);
  • Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della

Società www.unipolsai.it;

  • Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

 

Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.