“I FONDI PENSIONE APERTI“
“I Fondi Pensione aperti” sono istituiti da Banche, Società di intermediazione mobiliare, Società di gestione del risparmio e Assicurazioni sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce.
Sono quindi destinati unicamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti e non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima. L’attività del Fondo pensione è a ogni modo disciplinata nel dettaglio dal Regolamento che definisce gli elementi identificativi del Fondo, le caratteristiche (l’importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei destinatari), i profili organizzativi (il Responsabile del Fondo pensione e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni da fornire agli iscritti).
Come suggerisce il termine “Aperti”, a questo tipo di fondo può iscriversi chiunque intenda costruirsi una rendita integrativa della pensione pubblica. L’adesione è volontaria e prescinde dalla propria situazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo, libero professionista).
Non solo, si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività professionale.
In particolare, il lavoratore dipendente privato può aderire al Fondo aperto sia su base individuale (adesione individuale) che su base collettiva (adesione collettiva) per gli appartenenti ad una azienda secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali.
Come per i fondi negoziali, l’adesione su base collettiva può avvenire anche in forma ‘tacita’. Diversamente, i lavoratori dipendenti pubblici possono aderire a un Fondo pensione aperto unicamente su base individuale, così come pure i lavoratori autonomi o liberi professionisti. Infine, è possibile iscrivere i familiari a carico qualora il Regolamento lo preveda, anche quando non si è iscritti a propria volta.
Cosa succede al TFR? In caso di adesione individuale il versamento del TFR da parte dell’iscritto non è obbligatorio, come non lo è il contributo aggiuntivo da parte dell’azienda, in assenza di accordi o regolamenti aziendali che prevedano il contrario.
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